LEGGE FORNERO, controlli su false partite iva a partire dal 1° gennaio 2015
Si è conclusa al 31 dicembre 2014 la fase transitoria per il controllo della “mono committenza”; ossia la valutazione delle presunzioni per le persone fisiche titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa individuale di servizi e attività di lavoro autonomo con un unico committente.
Secondo la Legge Fornero, è scattata il 1° gennaio 2015 la presunzione di subordinazione delle collaborazioni a partita Iva se si realizzano almeno due delle seguenti tre condizioni, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente:
1. collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; il periodo minimo di durata complessiva della collaborazione deve essere di almeno 241 giorni, anche non consecutivi. La condizione può concretamente realizzarsi solamente a partire dal 1° gennaio 2013, quindi per il biennio 2013/2014.
2. corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, che costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi.
3. presenza di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente; la postazione può anche non essere ad uso esclusivo.
Sono previste delle esclusioni oggettive all’operatività della presunzione qualora siano verificate congiuntamente tali condizioni:
• la prestazione del collaboratore sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi;
• la prestazione del collaboratore sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore il reddito annuo minimo ammonta, per il 2015, ad euro 19.435.
Sono escluse dalla presunzione di mono committenza le attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale.
Nel caso si verifichino le condizioni della mono committenza (almeno 2 su 3) gli ispettori possono ascrivere la collaborazione con partita Iva nell’alveo delle collaborazioni coordinate e continuative e, in caso di inesistenza di un progetto, convertirle in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.